STATUTO SOCIALE

S T A T U T O

Costituzione, sede, durata, oggetto sociale

Articolo 1

E’ costituita un’associazione denominata “Radio Ferentino T.N.G.” (Radio Ferentino The New Generation)

Articolo 2

L’associazione ha sede legale in Ferentino, Via Giuseppe Garibaldi N.18. L’associazione potrà istituire sedi secondarie in tutto il territorio italiano, della Unione Europea e di qualunque altro Stato.

Articolo 3

La durata dell’associazione è fissata fino al 31 Dicembre 2030, ma potrà essere prorogata una o più volte, oppure anticipatamente sciolta per deliberazione dell’assemblea.

Articolo 4

L’Associazione, senza scopo di lucro, si propone di valorizzare l’adozione del mezzo radiofonico e televisivo come strumento finalizzato alla promozione culturale, artistica, educativa e formativa, in tutte le sue forme ed espressioni, favorire lo scambio di idee contenuti ed esperienze, collaborare con partner europei ed internazionali a progetti legati alla formazione ed alla comunicazione attraverso l’ausilio di siti web con cui promuovere la diffusione di musica, immagini video e informazioni.

L’associazione nel cercare di perseguire tali scopi provvederà alla creazione ed alla gestione del sito internet www.radioferentino.net .

L’attività sociale sarà svolta attraverso l’organizzazione di eventi culturali, convegni, approfondimenti musicali, proiezioni in streaming di manifestazioni e celebrazioni religiose, organizzazione di mostre legate al mondo della canzone italiana e internazionale, corsi di formazione per DJ, trasmissioni in audio e video, pubblicazioni e quanto altro utile al raggiungimento dello scopo suddetto. L’associazione potrà svolgere le suddette attività in aree pubbliche attrezzate o meno, coperte scoperte e in locali privati; il tutto nel rispetto, ovviamente, delle formalità di autorizzazione richieste agli enti interessati.

Soci

Articolo 5

Possono far parte dell’associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento delle stesse.

I soci dell’associazione si distinguono in:

a) Soci Fondatori;

b) Soci Ordinari;

c) Soci Sostenitori;

d) Soci Onorari;

e) Soci Simpatizzanti;

I Soci Fondatori sono quelli che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione, versano la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, ed hanno diritto di voto nelle Assemblee:

I Soci Ordinari sono coloro che, avendo interesse per gli scopi dell’Associazione, abbiano fatto domanda di partecipazione, versano la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, ed hanno diritto di voto nelle Assemblee:

I Soci Sostenitori sono coloro che erogano contributi volontari e straordinari, possono partecipare all’assemblea ma non hanno diritto di voto:

I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo per meriti in campo strettamente connessi alle attività dell’associazione, i soci Onorari sono esclusi dal versamento obbligatorio della quota associativa, possono partecipare all’assemblea ma non hanno diritto di voto.

I Soci Simpatizzanti sono coloro che simpatizzano per l’Associazione, versano una quota stabilita, possono partecipare all’assemblea ma non hanno diritto di voto.

Ogni socio potrà volontariamente e in ogni momento recedere dalla associazione comunicando tale sua decisione per iscritto al Presidente. In caso di recesso volontario il socio non potrà vantare nessun credito nei confronti dell’associazione per nessun motivo o ragione, ne la restituzione di quanto spontaneamente versato all’associazione, in quanto tutta l’attività prestata per la stessa è a carattere esclusivamente volontario, senza nessun vincolo di subordinazione nei confronti di nessuno

Articolo 6

Per essere ammessi alla qualifica di socio è necessario presentare al Presidente dell’Associazione una domanda di ammissione, con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo ed indirizzo di residenza, la qualifica di socio che si vuole ricoprire, la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo statuto ed i regolamenti nonché le deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Sull’accettazione della domanda decide il Consiglio Direttivo con maggioranze previste dall’articolo 18.

In caso di accettazione della domanda, il socio ammesso dovrà versare la quota sociale annuale entro 15 giorni dalla data di accettazione che verrà comunicata, al diretto interessato, tramite lettera, fax o e-mail.

Se il richiedente non è ammesso, il Presidente (Consiglio Direttivo) comunica l’esito senza l’obbligo di indicarne i motivi.

Articolo 7

I soci fondatori, ed i soci ordinari eventualmente ammessi, in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a recedere dall’appartenenza all’associazione, ad essere eletti, se maggiorenni, alle cariche sociali.

I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I soci sono tenuti altresì a pagare le quote sociali, indicate dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea, per tutta la durata del vincolo associativo.

Il domicilio legale di ogni socio per quanto concerne i loro rapporti con l’associazione sarà quello risultante dal libro dei soci. E’ obbligo di ciascun socio comunicare a mezzo lettera, fax o e-mail eventuali variazioni del proprio domicilio.

L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, degli associati.

Articolo 8

La quota sociale annuale a carico dei soci fondatori e dei soci ordinari ammessi, è fissata dal Consiglio Direttivo. La quota sociale è frazionabile secondo le decisioni prese dal Consiglio Direttivo e non é ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio o di scioglimento dell’associazione per qualsiasi ragione. L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua. E’ comunque facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori, che saranno comunque a fondo perduto.

Le quote sociali sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

I soci fondatori e i soci ordinari con diritto di voto che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’associazione, ne essere eletti a ricoprire cariche sociali.

Articolo 9

Gli associati cessano di appartenere all’associazione, oltre che per morte, per dimissioni o decadenza.

Il recesso dell’associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell’associazione ed ha effetto immediato.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati:

a) che tengono comportamenti contrari agli scopi dell’associazione;

b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea nel termine assegnatoli dal Presidente del Consiglio Direttivo;

c) la cui esclusione si renda necessaria per salvaguardare la dignità ed il decoro dell’associazione;

d) la cui esclusione si renda necessaria per totale inattività;

e) che si assentano ingiustificatamente a tre assemblee consecutive dei soci.

La decadenza per quanto riportato in precedenza ai punti a, c, e d non può essere applicata senza che l’interessato sia stato invitato a comparire, per essere sentito, dinanzi al Consiglio Direttivo con l’assegnazione di un termine non inferiore ai dieci giorni.

Il Consiglio Direttivo, dopo aver sentito il socio, decide all’unanimità. Se l’unanimità non viene raggiunta, il Consiglio Direttivo deve convocare l’assemblea dei soci che delibera ai sensi dell’articolo 14 del presente statuto.

L’invito a presentarsi e la decadenza sono comunicati al socio interessato a mezzo e-mail.

Organi Dell’Associazione

Articolo 10

Sono organi dell’Associazione:

a) L’assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.

Articolo 11

L’assemblea, organo sovrano, è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

L’Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante:

1) approva il rendiconto economico e finanziario;

2) approva il piano finanziario preventivo;

3) provvede all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente;

4) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;

5) determina eventuali indennità o compensi da corrispondere ai membri dell’Associazione in qualità di rimborso spese;

6) delibera sulle modifiche al presente statuto;

7) delibera sull’ammissione dei nuovi soci;

8) delibera sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;

9) delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, durante la vita dell’associazione qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;

10) delibera lo scioglimento per qualunque ragione e la liquidazione dell’associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio.

Articolo 12

L’assemblea è convocata mediante e-mail, almeno 7 giorni prima, e l’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, l’ora, del luogo e l’ordine del giorno.

L’assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno.

L’assemblea si riunisce, inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla o qualora ne faccia richiesta scritta almeno un quarto dei Soci aventi diritto di voto.

Articolo 13

Salvo quanto previsto dal successivo articolo, l’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della meta dei Soci fondatori e ordinari con diritto di voto in regola con il versamento delle quote. In caso di mancato raggiungimento del quorum in seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei soli soci intervenuti. Le deliberazioni sono valide, qualora riportino il voto favorevole della maggioranza dei votanti (la metà + 1). Sono ammesse deleghe esclusivamente tra soci. Ogni socio non potrà rappresentare per delega più di un altro socio.

Articolo 14

Per le delibere concernenti

a) modificazioni dello Statuto sociale;

b) la devoluzione del patrimonio a seguito di scioglimento;

c) decadenza dalla qualità di socio ai sensi dell’articolo 9 del presente statuto;

l’assemblea che delibera sui punti indicati, è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci fondatori e quelli ordinari con diritto di voto in regola con il versamento delle quote e delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 15

L’associazione è gestita da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea dei soci, composto da sette membri, compreso il Presidente.

Articolo 16

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica per un anno e i componenti uscenti sono rieleggibili. I componenti possono essere scelti soltanto tra i soci fondatori e ordinari.

Almeno cinque membri facenti parte del Consiglio Direttivo devono essere eletti obbligatoriamente tra i Soci Fondatori.

All’atto della costituzione il Consiglio Direttivo ed il Presidente sono nominati dai soci fondatori. Nel caso invece in cui venissero a mancare per qualsiasi motivo la maggioranza dei componenti, il Consiglio si intenderà decaduto nella sua globalità. Il Consiglio Direttivo decaduto rimarrà comunque in carica per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e dovrà convocare senza indugio l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 17

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell’associazione e decide in merito alla destinazione delle risorse economiche dell’associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

a) predispone il rendiconto economico e finanziario consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno, depositandolo presso la sede dell’associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l’approvazione a disposizione di tutti i soci;

b) elabora il piano finanziario preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;

c) delibera di avvalersi di eventuali apporti di terzi nella gestione delle iniziative promosse dall’associazione nonché, laddove i mezzi in possesso dell’associazione non fossero sufficienti, di affidare parte della realizzazione di dette iniziative a soggetti terzi; di avvalersi di consulenze tecniche e di ricerca esterne;

d) delibera sulle eventuali decadenza dalla qualifica di socio in applicazione dell’art. 9 del presente statuto;

e) verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;

f) determina la quota sociale annua a carico degli associati.

g) decide sulle domande di ammissione di nuovi Soci.

La rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente.

Articolo 18

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono essere convocate dal Presidente o da tre membri del consiglio che ne facciano richiesta. Si ritengono valide se vi interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 19

Il Presidente dura in carica un anno ed è il legale rappresentante dell’associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni ed adempie a tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge e dal presente statuto e da specifiche deleghe del Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi e pagamenti, convoca l’assemblea dei soci e la presiede nonché ne esegue le deliberazioni, sovrintende all’andamento generale dell’Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

PROVENTI E PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 20

Il fondo patrimoniale dell’Associazione è costituito:

a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;

b) da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti.

L’associazione trarrà risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:

. quote e contributi degli associati;

. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

. dai contributi ministeriali, regionali, internazionali e di ogni altro ente locale o pubblico;

. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

. dal corrispettivo di servizi erogati dall’associazione a terzi;

. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 21

Le somme versate dai soci all’Associazione a qualsiasi titolo non sono rimborsabili in nessun caso.

RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Articolo 22

Il rendiconto economico e finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Articolo 23

Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall’assemblea ordinaria deve essere debitamente trascritto nel libro verbali delle assemblee dei soci.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 24

Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 4/5 degli aventi diritto.

Articolo 25

In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe e affini o devoluto per fini di pubblica utilità.

Disposizioni Finali

Articolo 26

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alle norme di legge in materia.

Il Presidente

 

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